Statuto di DOZZA ATTIVA

Articolo 1 – Denominazione

  1. E’ costituita l’Associazione “DOZZA ATTIVA”.

 

Articolo 2 – Sede

  1. DOZZA ATTIVA ha sede presso la residenza del Presidente

 

Articolo 3 – Oggetto e finalità

  1. DOZZA ATTIVA è un’associazione politico-culturale a carattere volontario, indipendente e che
    non persegue fini di lucro.
  2. DOZZA ATTIVA persegue i seguenti obiettivi rivolti alla comunità e al territorio del Comune
    di Dozza:

    • tutelare, valorizzare e promuovere i beni, gli eventi, le conoscenze in ambito artistico, culturale e sociale del territorio del Comune di Dozza;
    • partecipare alla vita politica della propria comunità del Comune di Dozza ponendosi come espressione civica, confrontandosi, relazionandosi e collaborando con realtà politiche e partitiche mantenendo al tempo stesso una propria identità, autonomia e indipendenza;
    • collaborare con gli enti, associazioni e più in generale persone fisiche e giuridiche che operano in primis nel circondario imolese sino a realtà metropolitane, regionali e nazionali, per la valorizzazione, tutela e promozione del proprio territorio e della propria comunità;
    • essere attenti alle tematiche di sviluppo sostenibile di tutela dell’ambiente e del territorio;
    • per i suddetti fini, promuovere e sostenere le associazioni di volontariato già attive nel territorio e quelle da costituire;
    • essere in costante ascolto dei bisogni ed esigenze delle nuove generazioni e a tal fine fornire loro gli strumenti per realizzare i propri obiettivi in ambito sociale,
      sportivo, culturale e relazionale;
    • essere di supporto e interlocutori per le esigenze dei soggetti appartenenti alle aree delle cosiddette “fragilità sociali” tra cui i bambini, gli anziani e i diversamente abili, collaborando con gli enti, persone fisiche e giuridiche ad essi preposti;
    • sviluppare costantemente percorsi di inclusione sociale;
    • essere promotori e catalizzatori di idee finalizzate alla promozione, sviluppo e rilancio del proprio territorio e della propria comunità;
    • utilizzare gli strumenti di comunicazione, di ogni forma, al fine di promuovere e condividere idee, iniziative e progetti;
    • essere in costante ascolto delle esigenze della comunità e tradurle in azioni concrete di sviluppo collettivo;
    • promuovere eventi e manifestazioni che favoriscano lo scambio e la divulgazione di temi a carattere politico, sociale e culturale;
    • organizzare eventi e iniziative (corsi, spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti) idonei a favorire occasioni di approfondimento di temi e attività per cui i cittadini e altre associazioni presenti sul territorio mostrino interesse.

    I suddetti fini saranno perseguiti attraverso la creazione di momenti di incontro calendarizzati al fine di condividere, discutere e confrontarsi sulle idee e sui progetti affinché, una volta condivisi e approvati gli obiettivi, vengano individuati i percorsi attuativi per realizzarli.

    I suddetti fini saranno perseguiti nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

 

Articolo 4 – Durata

  1. La durata di DOZZA ATTIVA è indeterminata

 

Articolo 5 – Simbolo di DOZZA ATTIVA

  1. Il simbolo di AZIONE è il seguente, costituito da due cerchi concentrici nello spazio tra i quali in alto vi è la scritta in stampatello di colore nero in grassetto “DOZZA ATTIVA” e nella parte inferiore in verde in stampatello di carattere più piccolo “COMUNITA’ E SOSTENIBILITA’” al centro sono disegnate delle colline di colore giallo, bianco, azzurro, verde più chiaro e verde più scuro e una rocca stilizzata di colore arancione. Nella colina di colore giallo è apposta la scritta “Per Toscanella e Dozza”.
  2. Il simbolo di DOZZA ATTIVA va utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l’utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti .
  3. Qualsiasi decisione relativa all’utilizzo del simbolo è di competenza del Consiglio Direttivo.
  4. Le modifiche del simbolo e della denominazione di DOZZA ATTIVA sono approvate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto in conformità all’articolo 11.

 

Articolo 6 – Associati e adesioni collettive

 Gli Associati acquistano la qualità di Associato in conformità al presente Statuto.

  1. Coloro che intendono iscriversi a Dozza Attiva inviano richiesta al Consiglio Direttivo. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal Consiglio Direttivo.
  2. Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.
  3. Presso la sede di Dozza Attiva è tenuto un registro degli Associati.
  4. I dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall’Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore.

 

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

  1. L’appartenenza a Dozza Attiva ha carattere libero e e volontario.
  2. Tutti gli Associati hanno diritto di:
    1. partecipare all’attività e agli organi di Dozza Attiva in conformità al presente Statuto;
    2. esercitare i diritti riconosciuti dal presente Statuto.
  3. Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:
    1. contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Dozza Attiva;
    2. rispettare le deliberazioni degli organi dell’Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di Dozza Attiva;
    3. adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;
    4. pagare la quota di iscrizione.

 

Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo

  1. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
    1. dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;
    2. morte, dichiarazione di interdizione,
    3. La perdita della qualità di Associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:
    4. mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista;
    5. gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
    6. perdita dei requisiti per l’ammissione ad Associato;
    7. azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell’Associazione.
  2. La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo. In tal caso, l’audizione dell’Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l’audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell’Associato interessato.
  3. L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di Dozza Attiva perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

 

Articolo 9 – Organi

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il Segretario Generale;
    • il Tesoriere;
    • il Collegio dei Probiviri (se eletto);
    • Revisori dei Conti (se nominati).

 

Articolo 10 – Assemblea

  1. L’Assemblea delibera:
    1. sui documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
    2. sull’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del segretario Generale e del Tesoriere;
    3. sull’esclusione degli Associati;
    4. sulle modifiche al presente Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell’articolo 5.5. del presente Statuto;
    5. sui Regolamenti;
    6. sullo scioglimento dell’Associazione;
    7. su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto.

 

Articolo 11 – Partecipazione all’Assemblea

  1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea gli associati.
  2. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all’indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell’adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all’Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
  4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell’ora, della riunione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.
  5. All’Assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi E’ consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell’Assemblea, con il limite di una delega per delegato.
  6. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di Associati L’Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli Associati.
  7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall’altro Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario della riunione.
  8. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri Le deliberazioni sull’elezione alle cariche previste dal presente Statuto sono votate a scrutinio segreto.
  9. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 

Articolo 12 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali, per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e per l’adozione delle iniziative necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di Dozza Attiva.
  2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
    1. approva i progetti del bilancio e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti, da sottoporre all’Assemblea   ai   sensi   di   legge   o   del   presente   Statuto;
    2. adotta regolamenti, direttive e delibere per l’attuazione degli obiettivi dell’Associazione;
    3. decide sugli investimenti patrimoniali;
    4. Stabilisce l’importo e la scadenza del contributo dovuto dagli Associati;
    5. delibera l’esclusione degli Associati ai sensi dell’Articolo 8;
    6. approva il conferimento e la revoca di procure per l’esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
    7. svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto;
  3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo 5 anni rinnovabili di un solo ulteriore mandato.
  4. Del Consiglio Direttivo fanno parte (a) il Presidente (b) il Vice Presidente e (iii ) un terzo membro che potrà avere anche il ruolo di Segretario Generale e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati con la maggioranza semplice dei voti.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore.
  6. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.
  7. Al Consiglio Direttivo è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all’occorrenza, garantiscano la  segretezza  del    Tale  partecipazione  a  distanza  è consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione  degli  intervenuti,  regolare  lo  svolgimento  dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
  8. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri.
  9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 13 – Il Presidente

  1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati a maggioranza semplice dei Il Presidente resta in carica cinque anni, è rieleggibile, ma per un massimo di due mandati.
    Il Presidente:

    • a le iniziative politiche, sociali e di comunità di Dozza Attiva;
    • rappresenta Dozza Attiva nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;
    • sottopone le proposte di deliberazione all’Assemblea e al Consiglio Direttivo
    • ha la rappresentanza giuridica e processuale dell’Associazione;
    • ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di Dozza Attiva a tutti i fini di legge.
  2. Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all’Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 14. – Il Vice Presidente.

  1. Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica cinque anni, è rieleggibile, ma per un massimo di due mandati.
    La nomina avviene a maggioranza dell’Assemblea ordinaria.
  2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

 

Art. 15. – Il Segretario generale.

  1. Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica cinque anni, è rieleggibile, ma per un massimo di due mandati. La Carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.
  2. Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell’Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell’assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta degli libri associativi istituiti; cura le convocazione delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci.

 

Art. 16. – Il Tesoriere.

  1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica cinque anni, è rieleggibile, ma per un massimo di due
  2. Il Tesoriere è preposto all’esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell’Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell’Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell’Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze ed, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrare e al pagamento delle spese annotando tutto nell’apposito Libro di cassa. Redige l’inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal ConsiglioSu delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.

 

Articolo 16 – Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

  1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione al 31.12.2024. I successivi esercizi decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
  2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 Aprile di ogni
  3. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell’Associazione.
  4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dall’eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

 

Articolo 17 – Revisori dei conti.

La gestione sociale potrà essere controllata da un collegio dei revisori dei conti, eventualmente nominato dall’assemblea, composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

 

Articolo 18– Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, se eventualmente nominato dall’assemblea dei soci, si compone non più di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza; resta in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei Probiviri controlla il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché interviene per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

 

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione

  1. Lo scioglimento di Dozza Attiva è deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli Associati.

 

Articolo 20 – Controversie

  1. Qualunque controversia tra Associati, o tra gli Associati e l’Associazione, con riguardo all’esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività dell’Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

 

Articolo 22 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.